Art. 10.
Costituzione  dell'ufficio  di  sezione  per  il  referendum  per  lo
svolgimento  delle  consultazioni  con  voto elettronico e operazioni
                     preliminari alla votazione.

1.  Alle ore sedici del giorno che precede quello della votazione, il
presidente  assume  in  custodia  il  locale  arredato  a  sede della
sezione,  contenente le macchine di voto elettronico, previa consegna
a  cura  del  sindaco, in aggiunta al materiale destinato all'ufficio
elettorale  di  sezione,  delle  buste  di  cui  all'art. 8, comma 3,
contenenti  i  supporti di memoria e i dispositivi di abilitazione al
voto.  2.  Il  presidente  costituisce  l'ufficio  di  sezione per il
referendum  e,  alla  presenza  di tutti i componenti, verifica che i
sigilli   della   macchina   siano  intatti  e  accerta  il  corretto
funzionamento  dei  sistemi  informatici  necessari  per  il regolare
svolgimento  delle  operazioni referendarie. A tal fine il presidente
provvede  all'accensione  di  ogni  macchina  di  voto  elettronica e
all'installazione  in  ognuna di esse del software di voto necessario
per l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il suo
conteggio.
3.  Il  presidente  procede  all'operazione di test atta a verificare
l'idoneita'   tecnica  dei  macchinari  di  voto,  sulla  base  delle
istruzioni impartite dal servizio elettorale.
4.  In caso di eventuali deficienze emerse nel corso delle operazioni
di  cui ai commi precedenti, il presidente informa tempestivamente il
sindaco  affinche'  questi  provveda a porvi rimedio immediatamente e
comunque prima dell'inizio delle votazioni.
5.  Il  presidente  da'  atto  nel  verbale  di  quanto  emerso e dei
provvedimenti  adottati.  Rimanda quindi le operazioni alle ore sette
del  giorno  seguente  assegnando  la custodia delle macchine di voto
elettroniche,  dei  supporti  informatici e degli ulteriori documenti
alla forza pubblica.