Art. 11.
          Operazioni di votazione con modalita' elettronica

1.   Alle   ore   otto   della  domenica  il  presidente,  constatata
l'integrita'  dei  mezzi precauzionali adottati, avvia la macchina di
voto  e  dichiara  aperta  la  votazione.  2. Il presidente di seggio
ammette  gli  elettori  al  voto,  conformemente  all'indicazione del
dispositivo di segnalazione della macchina di voto.
3.  Qualora nel corso delle operazioni di voto si verifichi un guasto
o  un malfunzionamento della macchina di voto il presidente provvede,
senza  indugio, a far intervenire il personale tecnico individuato ai
sensi  dell'art.  9, comma 3, dando atto nel verbale degli interventi
compiuti.
4.  Qualora,  per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba
essere  sospesa,  il presidente ne da' atto nel verbale, indicando le
cause,  gli  interventi  effettuati e la durata. Se la sospensione si
protrae  per  piu'  di  trenta  minuti,  le  operazioni  di voto sono
prolungate per un tempo corrispondente.