Art. 12.
                  Espressione del voto elettronico

1.  L'elettore  esprime  il  proprio  voto  attraverso  la  pressione
digitale   dello   schermo  visualizzatore  della  macchina  di  voto
elettronica  toccando  lo schermo stesso nella parte che riproduce il
riquadro  contenente  la risposta prescelta. 2. In ogni momento, fino
alla  selezione del pulsante che consente di confermare l'espressione
del  voto, all'elettore e' data la facolta' di ripetere le operazioni
di  voto,  annullando  le opzioni precedentemente espresse, digitando
l'apposito comando che consente di ricominciare le operazioni.
3.  Una  volta  conclusa  la fase di espressione del voto, l'elettore
procede  alla  conferma  della scelta operata selezionando l'apposito
pulsante.   Lo   schermo  visualizza  le  opzioni  di  voto  espresse
dall'elettore  e  lo  invita a verificare la corrispondenza delle sue
intenzioni di voto con i dati indicati sulla scheda cartacea stampata
dalla  macchina  e  che  risulta  visibile dietro apposito schermo di
protezione.
4.  L'elettore,  riscontrata  la piena conformita', rispetto alle sue
intenzioni  di  voto,  dei  dati  indicati sulla scheda cartacea e di
quelli visualizzati sullo schermo della macchina di voto elettronica,
procede   a  selezionare  il  pulsante  che  consente  di  confermare
definitivamente  l'operazione di voto, determinando cosi' la chiusura
della sessione di voto. Completato definitivamente il voto, la scheda
cartacea viene fatta cadere nell'apposita urna sigillata.
5.  Qualora  l'elettore individui delle difformita' rispetto alle sue
intenzioni  di  voto  puo'  selezionare  il  comando  che consente di
annullare  il  voto espresso e che permette per una volta soltanto di
ripetere l'intera operazione di voto.
6.  Apposito  comando  consente  l'espressione  dell'opzione  "scheda
bianca".