Art. 14.
Chiusura  della  votazione  elettronica e operazioni preliminari allo
                              scrutinio

1.  Alle ore venti il presidente dichiara chiusa la votazione, blocca
la  modalita' di voto e compie le operazioni di riscontro preliminari
allo  scrutinio,  accertando  il  numero dei votanti risultante dalle
liste  elettorali  di sezione e verificando che lo stesso corrisponda
al numero dei votanti riportato dalle macchine di voto.