Art. 15.
                 Operazioni di scrutinio elettronico

1. Terminate le operazioni preliminari allo scrutinio, il presidente:
a) procede ad effettuare le operazioni con cui produce il tabulato di
spoglio;
b)  apre  l'urna  contenente le schede cartacee e le inserisce in una
busta  che,  sigillata,  viene trasmessa al servizio elettorale della
Regione per il tramite del comune;
c) spegne le macchine, raccoglie i supporti di memoria e li inserisce
in  una  busta  sigillata,  unitamente  al  verbale  e al tabulato di
spoglio; la busta e' inoltrata all'adunanza dei presidenti.