Art. 15. Operazioni di scrutinio elettronico 1. Terminate le operazioni preliminari allo scrutinio, il presidente: a) procede ad effettuare le operazioni con cui produce il tabulato di spoglio; b) apre l'urna contenente le schede cartacee e le inserisce in una busta che, sigillata, viene trasmessa al servizio elettorale della Regione per il tramite del comune; c) spegne le macchine, raccoglie i supporti di memoria e li inserisce in una busta sigillata, unitamente al verbale e al tabulato di spoglio; la busta e' inoltrata all'adunanza dei presidenti.