Art. 16.
               Operazioni dell'adunanza dei presidenti

1.  All'atto dell'insediamento dell'adunanza prevista dall'art. 3, al
presidente  della  prima  sezione  del  comune  con maggior numero di
abitanti  viene consegnata la busta sigillata contenente i codici per
accedere  al sistema di elaborazione dati di cui all'art. 8, comma 4.
2.  L'adunanza  dopo  aver ricevuto le buste contenenti i supporti di
memoria  di  cui  all'art.  15,  comma  1, lettera  c),  da parte dei
presidenti:
a)  carica  i  dati  contenuti sul supporto di memoria nel sistema di
elaborazione  e  aggrega i dati per sezione, accertando che il numero
dei votanti corrisponda a quello indicato dalla somma dei tabulati di
spoglio;
b)  proclama  il risultato del referendum, dando autonoma evidenza al
risultato di ciascun comune.
3.  A  conclusione  delle operazioni di cui al comma 2, il presidente
raccoglie i supporti di memoria e i codici per accedere al sistema di
elaborazione  in  apposite  buste  sigillate,  unitamente al restante
materiale  utilizzato  per  l'adunanza,  per  l'inoltro,  a  cura del
comune, al servizio elettorale della Regione.
4.  Il  servizio  elettorale  della Regione, avvalendosi del supporto
tecnico-operativo  della struttura regionale competente in materia di
sistemi  informativi,  assicura la riproduzione su supporto magnetico
dei risultati del referendum e la conservazione dei dati.