Art. 17.
                         Scrutinio cartaceo

1.   Entro   dieci  giorni  dalla  proclamazione  del  risultato  del
referendum  da  parte  dell'adunanza  dei  presidenti,  ciascuno  dei
rappresentanti  designati  ai  sensi  dell'art.  4,  puo' chiedere lo
scrutinio  delle  schede,  presentando  istanza  motivata al servizio
elettorale  della  Regione.  2. Lo scrutinio e' effettuato, anche con
modalita' elettroniche, dalla commissione di cui al comma 3, nominata
dal  direttore  centrale  della struttura a cui afferisce il servizio
elettorale,  con  proprio  decreto  da  adottarsi  entro  la  data di
svolgimento del referendum.
3. La commissione e' composta dal direttore del servizio elettorale o
suo sostituto, che svolge funzioni di presidente, e da due componenti
scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Al
fine  di  assicurare  la regolare costituzione del collegio, all'atto
della  nomina  il  direttore  centrale individua anche due componenti
supplenti  per  la  sostituzione in caso di assenza o impedimento dei
componenti effettivi.
4.  In  caso  di  difformita'  dei risultati si ritiene valido quello
dello scrutinio cartaceo.
5. Anche in assenza della richiesta di cui al comma 1, la commissione
puo'  disporre  l'effettuazione dello scrutinio cartaceo su un numero
di sezioni individuate a campione.
6.  Di  tutte  le  operazioni  compiute  viene  redatto, a cura della
commissione,  un  verbale  in  cui si da' atto della corrispondenza o
meno  del  risultato  dello  scrutinio  elettronico  con quello dello
scrutinio cartaceo.