Art. 18. Regime delle spese 1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalita' elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a: a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione; b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni; c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i comuni con piu' di cinque sezioni.