Art. 18.
                         Regime delle spese

1.  Le  spese  per  lo  svolgimento del referendum, anche qualora sia
svolto  con  modalita'  elettroniche  ai  sensi  degli  articoli  7 e
seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri
per  il  trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e
l'adunanza  dei  presidenti,  anticipati  dai comuni, sono rimborsati
dalla  Regione  con  le  modalita'  di cui all'art. 3, comma 1, della
legge  regionale  12  febbraio  2003,  n. 4 (Norme in materia di enti
locali  e  interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole).
Per  le altre spese a carico della Regione, anticipate dai comuni, la
Regione  eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari
a:  a)  1,00  euro  per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna
sezione per i comuni con una sola sezione;
b)  1,00  euro  per  ciascun  elettore  e  1.549,37 euro per ciascuna
sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
c)  1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione
per i comuni con piu' di cinque sezioni.