Art. 19. Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'art. 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all'art. 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare).