Art. 19.
                           Norma di rinvio

1.  Per  tutto  quanto  non  disposto  dalla  presente  legge trovano
applicazione   in   via   suppletiva  ed  in  quanto  compatibili  le
disposizioni  della  legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina
del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'art. 33
dello  statuto,  del  referendum  popolare  di  cui  all'art. 7 dello
statuto  e  della presentazione delle proposte di legge di iniziativa
popolare).