Art. 2.
        Disposizioni in materia di procedimento referendario

1. Nei procedimenti relativi ai referendum consultivi di cui all'art.
1,  la  scheda  di  votazione  ha  le  caratteristiche essenziali del
modello   descritto  nell'allegato  A  alla  presente  legge.  2.  Le
operazioni si svolgono di domenica, dalle ore otto alle ore venti.
3.  Al  presidente  e  ai  componenti  gli  uffici  di sezione per il
referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n.
70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali
e  delle  caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione)
in   occasione  delle  elezioni  dei  rappresentanti  dell'Italia  al
Parlamento europeo.