Art. 2. Disposizioni in materia di procedimento referendario 1. Nei procedimenti relativi ai referendum consultivi di cui all'art. 1, la scheda di votazione ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge. 2. Le operazioni si svolgono di domenica, dalle ore otto alle ore venti. 3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.