Art. 3.
Adunanza  dei  presidenti  nei  referendum  consultivi  in materia di
                       circoscrizioni comunali

1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni
comunali  le  operazioni  che  ai  sensi della vigente normativa sono
compiute  dagli  uffici  elettorali  sopra  ordinati  agli  uffici di
sezione   per   il  referendum,  sono  effettuate  dall'adunanza  dei
presidenti  costituita  ai  sensi  del  comma  2.  2.  L'adunanza dei
presidenti e' composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni
interessati  al referendum; le funzioni di presidente e di segretario
sono  svolte  dal presidente e dal segretario della prima sezione del
comune  con  il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti
si  riunisce,  in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione
del  comune  con  il  maggior  numero di abitanti, appena ultimate le
operazioni  di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il
giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.
3.  Sulla  base  dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il
referendum,   l'adunanza  dei  presidenti  accerta  il  numero  degli
elettori  che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari
alla  proposta  sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando
autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.
4.  Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti e' redatto un
verbale,  che  e'  consegnato, per il tramite del comune, al servizio
elettorale  della  Regione  unitamente  agli  atti  degli  uffici  di
sezione.
5.  Al  presidente,  ai  componenti e al segretario dell'adunanza dei
presidenti  prevista  dal  comma  2 spettano gli onorari previsti per
l'adunanza dei presidenti di seggio dall'art. 2, comma 1, della legge
n. 70/1980, e successive modifiche.