Art. 4.
Rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale

1.  Le  facolta'  che  le  leggi elettorali riconoscono in materia di
propaganda  diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla
competizione  elettorale  si  intendono  riferite,  in  occasione del
referendum  consultivo  in  materia  di  circoscrizioni  comunali, ai
gruppi   consiliari  costituiti  nei  Consigli  comunali  dei  comuni
interessati alla modifica della circoscrizione. 2. Alle operazioni di
voto  e  di  scrutinio presso gli uffici di sezione di ciascun comune
possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei
gruppi  consiliari costituiti nel rispettivo Consiglio comunale. Alla
designazione provvede il capogruppo con sottoscrizione autenticata ai
sensi  degli  articoli  1,  comma  1, lettera  i), e 21, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa).
3.  Alle  operazioni  svolte  dall'adunanza  dei  presidenti  possono
assistere  tutti  i  rappresentanti  designati  secondo  le modalita'
indicate al comma 2.