Art. 4. Rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale 1. Le facolta' che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, ai gruppi consiliari costituiti nei Consigli comunali dei comuni interessati alla modifica della circoscrizione. 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione di ciascun comune possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo Consiglio comunale. Alla designazione provvede il capogruppo con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Alle operazioni svolte dall'adunanza dei presidenti possono assistere tutti i rappresentanti designati secondo le modalita' indicate al comma 2.