Art. 5. Sistema di voto integrato 1. Il sistema di voto integrato comprende l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nonche' delle procedure di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati. 2. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispostivi hardware e software finalizzati alla realizzazione del sistema di voto di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese. 3. Il sistema di voto integrato puo' comprendere, previa intesa con il Ministero dell'interno, procedure di registrazione dell'elettore con modalita' elettronica. In tal caso, il sistema di registrazione non deve essere collegato al sistema di votazione elettronica. 4. Con il decreto di indizione dei comizi sono individuati i comuni nei quali la votazione e lo scrutinio si svolgono con modalita' elettroniche.