Art. 5.
                      Sistema di voto integrato

1.  Il sistema di voto integrato comprende l'insieme dei dispositivi,
delle  soluzioni  software  e  hardware e delle relative procedure di
configurazione  e installazione che rendono possibili le procedure di
automazione  del  voto  di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nonche' delle
procedure  di  elaborazione  dei dati al fine della proclamazione dei
risultati.  2.  Ai fini della definizione e della predisposizione dei
dispostivi  hardware  e  software  finalizzati alla realizzazione del
sistema di voto di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  puo'  avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni
pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3.  Il  sistema di voto integrato puo' comprendere, previa intesa con
il  Ministero  dell'interno, procedure di registrazione dell'elettore
con  modalita'  elettronica. In tal caso, il sistema di registrazione
non deve essere collegato al sistema di votazione elettronica.
4.  Con  il decreto di indizione dei comizi sono individuati i comuni
nei  quali  la  votazione  e  lo  scrutinio si svolgono con modalita'
elettroniche.