Art. 6.
       Caratteristiche tecniche del sistema di voto integrato

1. Nel caso di consultazioni effettuate mediante voto elettronico, in
ogni  seggio  elettorale  e'  presente  almeno  una  macchina di voto
elettronica   collocata  in  modo  da  garantire  i  requisiti  della
segretezza  e  personalita'  del  voto.  2.  Le macchine di voto e le
eventuali  macchine  per  l'accesso  al  sistema di elaborazione sono
installate  negli  uffici di sezione entro le ore quindici del giorno
che precede quello della votazione. Dopo l'installazione i locali del
seggio devono essere adeguatamente custoditi.
3.  Ciascuna macchina di voto e' dotata di un meccanismo che consente
la  stampa  su  carta  del voto espresso elettronicamente, nonche' di
un'urna    nella   quale   le   schede   cartacee   sono   depositate
automaticamente   al   momento  della  conclusione  di  ogni  singola
operazione di voto.
4.  Ciascuna  macchina di voto e' fornita di un sistema software, non
collegato  in  rete, che consente l'espressione elettronica del voto,
la sua registrazione e il conteggio. La macchina di voto, il software
e  le  procedure  di  utilizzo  garantiscono  la  protezione dei dati
immessi,  rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui
i voti sono espressi.
5.  La  giunta  regionale  definisce  con  propria  deliberazione gli
standard  tecnici  cui  le  macchine  di voto e ogni altro componente
hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi.