Art. 7.
         Commissione per la verifica degli standard tecnici

1.  E'  istituita  una  commissione  per  la  verifica degli standard
tecnici,  da  nominarsi  con decreto del Presidente della Regione, su
conforme  deliberazione  della giunta regionale, in occasione di ogni
consultazione  referendaria  in  cui  e' previsto l'utilizzo del voto
elettronico.  2.  La  commissione  dura  in carica fino alla consegna
dell'attestazione  di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza
delle  componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati,
che  dovra'  pervenire  al  servizio  elettorale entro e non oltre il
decimo giorno antecedente la data della votazione.
3.  La  commissione  tecnica verifica la rispondenza delle componenti
tecniche  del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di
cui all'art. 6, comma 5.
4.  La  commissione e' composta da tre esperti in materia informatica
designati da universita' o istituti di ricerca, previo accordo con le
universita' o gli istituti medesimi.
5.  In  caso  di  attestazione  della  mancata  corrispondenza  delle
componenti  tecniche  del  sistema  di voto agli standard fissati, la
giunta    regionale    con    propria    deliberazione    da'    atto
dell'impossibilita' di votare con modalita' elettronica.
6.  Per  lo svolgimento della sua attivita' la commissione tecnica si
avvale  del  supporto  tecnico-operativo e di segreteria del servizio
elettorale  della  Regione  e della struttura regionale competente in
materia di sistemi informativi.
7.  Ai  componenti  di  cui  al comma 4 spetta, per ogni seduta della
commissione,  un  gettone di presenza, determinato in conformita' con
quanto   previsto  dalla  legge  regionale  23  agosto  1982,  n.  63
(Disposizioni    per    gli   organi   collegiali   operanti   presso
l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.