Art. 7. Commissione per la verifica degli standard tecnici 1. E' istituita una commissione per la verifica degli standard tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, in occasione di ogni consultazione referendaria in cui e' previsto l'utilizzo del voto elettronico. 2. La commissione dura in carica fino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, che dovra' pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data della votazione. 3. La commissione tecnica verifica la rispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di cui all'art. 6, comma 5. 4. La commissione e' composta da tre esperti in materia informatica designati da universita' o istituti di ricerca, previo accordo con le universita' o gli istituti medesimi. 5. In caso di attestazione della mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, la giunta regionale con propria deliberazione da' atto dell'impossibilita' di votare con modalita' elettronica. 6. Per lo svolgimento della sua attivita' la commissione tecnica si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria del servizio elettorale della Regione e della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi. 7. Ai componenti di cui al comma 4 spetta, per ogni seduta della commissione, un gettone di presenza, determinato in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.