Art. 8.
                   Scheda di votazione elettronica

1. Nel caso di consultazione effettuata mediante voto elettronico, la
parte  interna  della  scheda  di votazione avente le caratteristiche
essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge,
viene  riprodotta  su  schermo  visualizzatore sensibile al tocco che
consente  l'interazione  dell'elettore  con  il  sistema  durante  il
processo  di votazione. 2. Il software di voto e' configurato in modo
da  assicurare  la  corretta  riproduzione della scheda sullo schermo
della macchina di voto. Secondo accorgimenti tecnici che garantiscano
la  provenienza  e  la  rispondenza  rispetto all'originale, per ogni
macchina  di  voto impiegata nell'elezione e' prodotto un supporto di
memoria contenente i dati di configurazione e il software di voto.
3. Il supporto di memoria contenente il software di voto e' collocato
in  una busta sigillata recante l'indicazione del comune e del numero
di   sezione.   Nella   stessa  busta  sono  collocati,  altresi',  i
dispositivi  di abilitazione al voto. La busta deve essere consegnata
al  sindaco  di  ciascun  comune entro le ore quindici del giorno che
precede quello della votazione.
4.  Al  sindaco  del  comune  con  maggior  numero  di abitanti viene
consegnata,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  3, una busta
sigillata   contenente   i   codici   per   accedere  al  sistema  di
elaborazione,  destinata  al  presidente  della  prima sezione per lo
svolgimento delle attivita' dell'adunanza dei presidenti.