Art. 9.
Ufficio  di  sezione  per  il  referendum  per  lo  svolgimento delle
                 consultazioni con voto elettronico

1.  In  ciascuna  sezione  in cui lo svolgimento del voto avviene con
modalita'  elettronica  e'  costituito  un  ufficio di sezione per il
referendum composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno,
a  scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. 2. La
Regione, con proprie risorse, provvede alla formazione dei componenti
delle  sezioni  in  cui lo svolgimento del voto avviene con modalita'
elettronica;  la  formazione deve essere rivolta alla fruizione della
tecnologia  di  cui  alla  presente  legge da parte dei componenti le
sezioni  medesime,  unitamente  alla conoscibilita' del meccanismo di
voto da parte degli elettori utenti del sistema di voto con modalita'
elettronica.  Alla  formazione  possono  partecipare anche i soggetti
indicati  dalle  forze  politiche rappresentate nei consigli comunali
interessati.
3.  E'  consentito  l'accesso  presso  l'ufficio  di  sezione  per il
referendum   dei   tecnici   informatici   individuati  dal  servizio
elettorale  della Regione. Dell'accesso effettuato e delle operazioni
avvenute  e'  data  formale  menzione  nei  verbali  delle operazioni
svoltesi  nella  sezione  in  cui lo svolgimento del voto avviene con
modalita' elettronica.