ALLEGATO Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie ai consorzi di garanzia fidi (di seguito: confidi) della regione Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire la convergenza degli stessi agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007). Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari delle assegnazioni i confidi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che hanno operato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). 2. Condizione pregiudiziale per accedere al riparto dei fondi, e' il raggiungimento di una massa critica pari ad almeno euro 18.000.000 di attivo dello stato patrimoniale derivante dal processo di fusione tra due o piu' confidi di cui al comma 1, con riferimento alla somma dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 dei soggetti interessati dalla fusione. 3. Con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga: a) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'amministrazione regionale; b) a nominare il presidente del collegio sindacale su indicazione dell'assessore regionale alle attivita' produttive; c) a sottoporre all'approvazione dell'amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costiutivo e dello statuto; d) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi/patrimonio di vigilanza ad opere di pubblica utilita' indicate, previa delibera di giunta, dall'assessore regionale alle attivita' produttive; e) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale. Art. 3. Finalita' delle assegnazioni 1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono destinate alla erogazione da parte dei confidi di garanzie a favore dei soci in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine. 2. La concessione delle garanzie non comporta l'attribuzione di aiuti ai soggetti mutuanti in relazione alle operazioni bancarie e di finanziamento di cui al comma 1. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla direzione centrale attivita' produttive, servizio politiche economiche e marketing territoriale entro il 31 luglio di ciascun anno corredata da: a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del confidi debitamente registrato e approvato dall'assessore regionale alle attivita' produttive; b) bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda, note integrative e relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci; c) dichiarazione del presidente corredata dagli elementi necessari alla determinazione del riparto delle assegnazioni di cui all'art. 5; d) elenco delle imprese aderenti al confidi autenticato dal presidente; e) composizione delle cariche sociali; f) copia della convenzione stipulata con gli istituti di credito; g) evidenza dell'avvenuta iscrizione a patrimonio di vigilanza dei contributi liquidati dall'amministrazione regionale negli anni precedenti. Art. 5. Criteri di riparto delle assegnazioni 1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono ripartite tra i confidi secondo i seguenti criteri, con riferimento ai dati rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e con esclusivo riferimento alle operazioni destinate alle imprese insediate nel territorio regionale con riferimento alle singole province ed ai singoli settori di competenza dei confidi originari alla fusione di cui all'art. 2, comma 1: a) 35 per cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere, (del rischio assunto); b) 30 per cento dello stanziamento in proporzione ai mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie; c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei consorziati/soci; d) 10 per cento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere prestate su operazioni a medio/ lungo termine; e) 10 per cento in proporzione alle garanzie in essere prestate a favore delle start-up. Art. 6. Modalita' di concessione e di erogazione delle assegnazioni 1. Il riparto e' adottato dall'amministrazione regionale e le assegnazioni sono effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 2. Le risorse sono concesse ed erogate in un'unica soluzione compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilita'. Art. 7. Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 1. I finanziamenti in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai confidi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 2. I confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il ripetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'art. 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti. 3. In conformita' a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficolta'. 4. L'importo della garanzia concessa non puo' essere superiore all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione. Art. 8. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 9. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 10. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e per permettere l'utilizzo delle risorse destinate per l'esercizio 2007, le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2007 corredate, per i soggetti che intendano fondersi ma che non abbiano ancora perfezionato il processo, delle delibere di fusione adottate dalle rispettive assemblee dei soci. 2. L'operazione di fusione di cui al comma 1 deve realizzarsi, a pena di revoca del contributo regionale, entro la data del 31 luglio 2008. 3. In sede di prima applicazione del presente regolamento il riparto e' adottato dall'amministrazione regionale e le assegnazioni sono effettuate entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1. 4. I beneficiari si adeguano all'obbligo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), ad avvenuta scadenza dell'organo attualmente in carica e provvedono ad adeguare i rispettivi statuti entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma 1. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy