ALLEGATO
   Regolamento  per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi
dell'art.  7,  comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei
consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri di assegnazione
delle  risorse  finanziarie ai consorzi di garanzia fidi (di seguito:
confidi)  della  regione Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire la
convergenza  degli  stessi agli obiettivi di Basilea2, in particolare
mediante  processi di aggregazione su base territoriale o settoriale,
ai  sensi  dell'art.  7,  comma  35, della legge regionale 23 gennaio
2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
   1. Sono beneficiari delle assegnazioni i confidi aventi sede nella
regione  Friuli-Venezia Giulia che hanno operato ai sensi dell'art. 1
della  legge  regionale  6  luglio  1970,  n.  25  (Contributi per la
costituzione  di  un «fondo rischi» a favore dei consorzi provinciali
di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'art. 1
della  legge  regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire
lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), dell'art. 6 della
legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  10  (legge finanziaria 1997),
dell'art.  59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina
organica dell'artigianato).
   2.  Condizione pregiudiziale per accedere al riparto dei fondi, e'
il raggiungimento di una massa critica pari ad almeno euro 18.000.000
di  attivo dello stato patrimoniale derivante dal processo di fusione
tra  due o piu' confidi di cui al comma 1, con riferimento alla somma
dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 dei soggetti interessati dalla
fusione.
   3.  Con  la  domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il
confidi si obbliga:
   a)  a  cooptare  nel  consiglio direttivo, con diritto al voto, un
funzionario dell'amministrazione regionale;
   b)  a nominare il presidente del collegio sindacale su indicazione
dell'assessore regionale alle attivita' produttive;
   c) a sottoporre all'approvazione dell'amministrazione regionale le
eventuali modifiche dell'atto costiutivo e dello statuto;
   d)   a  devolvere,  in  caso  di  scioglimento  o  cessazione  del
consorzio,    quanto    residua    dalla   liquidazione   del   fondo
rischi/patrimonio   di   vigilanza  ad  opere  di  pubblica  utilita'
indicate,  previa  delibera  di giunta, dall'assessore regionale alle
attivita' produttive;
   e)  a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non
osservano  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  la disciplina
normativa  e  le  condizioni  retributive  previste  dalla legge, dai
contratti  collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge
in materia assistenziale e previdenziale.
                               Art. 3.
                    Finalita' delle assegnazioni
   1.  Le  assegnazioni di cui al presente regolamento sono destinate
alla erogazione da parte dei confidi di garanzie a favore dei soci in
relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e
lungo termine.
   2.  La  concessione  delle garanzie non comporta l'attribuzione di
aiuti ai soggetti mutuanti in relazione alle operazioni bancarie e di
finanziamento di cui al comma 1.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
   1.  I  soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda, nel rispetto
delle   disposizioni  vigenti  in  materia  fiscale,  alla  direzione
centrale   attivita'  produttive,  servizio  politiche  economiche  e
marketing  territoriale  entro il 31 luglio di ciascun anno corredata
da:
   a)  copia  notarile  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto del
confidi  debitamente  registrato e approvato dall'assessore regionale
alle attivita' produttive;
   b)  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  dell'anno  precedente alla
domanda,  note  integrative  e  relazione  sulla  gestione  approvata
dall'assemblea dei soci;
   c) dichiarazione del presidente corredata dagli elementi necessari
alla determinazione del riparto delle assegnazioni di cui all'art. 5;
   d)  elenco  delle  imprese  aderenti  al  confidi  autenticato dal
presidente;
   e) composizione delle cariche sociali;
   f) copia della convenzione stipulata con gli istituti di credito;
   g) evidenza dell'avvenuta iscrizione a patrimonio di vigilanza dei
contributi   liquidati   dall'amministrazione  regionale  negli  anni
precedenti.
                               Art. 5.
                Criteri di riparto delle assegnazioni
   1.  Le  assegnazioni di cui al presente regolamento sono ripartite
tra  i  confidi  secondo  i seguenti criteri, con riferimento ai dati
rilevati  alla  data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione   della   domanda  e  con  esclusivo  riferimento  alle
operazioni  destinate alle imprese insediate nel territorio regionale
con  riferimento  alle  singole  province  ed  ai  singoli settori di
competenza  dei  confidi  originari  alla  fusione di cui all'art. 2,
comma 1:
   a)  35  per  cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare
delle garanzie in essere, (del rischio assunto);
   b)  30  per  cento  dello  stanziamento  in  proporzione  ai mezzi
patrimoniali destinati al rilascio di garanzie;
   c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei
consorziati/soci;
   d)  10  per  cento  in proporzione all'ammontare delle garanzie in
essere prestate su operazioni a medio/ lungo termine;
   e)  10 per cento in proporzione alle garanzie in essere prestate a
favore delle start-up.
                               Art. 6.
     Modalita' di concessione e di erogazione delle assegnazioni
   1.  Il  riparto  e'  adottato  dall'amministrazione regionale e le
assegnazioni sono effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
   2.  Le  risorse  sono  concesse  ed  erogate in un'unica soluzione
compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilita'.
                               Art. 7.
     Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
   1.  I finanziamenti in favore dei soggetti privati, a valere sulle
assegnazioni  di  cui  al  presente  regolamento,  sono  concessi dai
confidi  in  osservanza  delle  condizioni prescritte dal regolamento
(CE)  n.  1998/2006  della  commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
   2.  I confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (CE)
n.  1998/2006  al fine di garantire il ripetto delle disposizioni ivi
stabilite,  con  particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto,
tenuto  conto  del  disposto  dell'art.  2, paragrafo 4, del predetto
regolamento  (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione
dei dati rilevanti.
   3.  In  conformita'  a  quanto  stabilito all'art. 1, paragrafo 1,
lettera  h),  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006, sono escluse dai
benefici le imprese in difficolta'.
   4.  L'importo  della  garanzia  concessa non puo' essere superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.
                               Art. 8.
                             R i n v i o
   1.  Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento,  si  applicano  in  quanto  compatibili, le disposizioni
della legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 9.
                           Rinvio dinamico
   1.  Ai  sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il
rinvio  a  leggi,  regolamenti e atti comunitari operato dal presente
regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei medesimi,
comprensivo    delle    modifiche    e    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione.
                              Art. 10.
                          Norma transitoria
   1.  In  sede  di prima applicazione del presente regolamento e per
permettere  l'utilizzo  delle risorse destinate per l'esercizio 2007,
le  domande sono presentate entro il 31 ottobre 2007 corredate, per i
soggetti   che   intendano   fondersi   ma  che  non  abbiano  ancora
perfezionato  il  processo,  delle delibere di fusione adottate dalle
rispettive assemblee dei soci.
   2.  L'operazione  di fusione di cui al comma 1 deve realizzarsi, a
pena  di revoca del contributo regionale, entro la data del 31 luglio
2008.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente regolamento il
riparto  e' adottato dall'amministrazione regionale e le assegnazioni
sono effettuate entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1.
   4.  I beneficiari si adeguano all'obbligo di cui all'art. 2, comma
3, lettera b), ad avvenuta scadenza dell'organo attualmente in carica
e  provvedono  ad  adeguare i rispettivi statuti entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di cui al comma 1.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia.
   Visto, il Presidente: Illy