Art. 10.
                        Altre leggi di spesa

1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo
e  la quota  a  carico  di  ciascun esercizio, compatibilmente con il
quadro  di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale. 2. Qualora
la  legge  preveda  la  costituzione  di  nuovi modelli organizzativi
esterni  all'amministrazione  regionale,  tale previsione deve essere
sorretta  da  un'analisi  dei  costi  e dei benefici e da valutazioni
tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.