Art. 11.
                     Leggi di spesa pluriennale

1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si
distinguono,  in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalita'
della  spesa,  in:  a)  leggi  che  autorizzano spese per attivita' o
interventi a carattere continuativo o ricorrente;
b)  leggi  che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la
cui esecuzione si protrae per piu' esercizi;
c)  leggi  che  autorizzano  limiti  d'impegno  per  l'assunzione  di
obbligazioni pluriennali.
2.  Le  leggi  che  autorizzano  attivita'  o  interventi a carattere
continuativo   o  ricorrente  determinano,  di  norma,  soltanto  gli
obiettivi  da  raggiungere  e  le procedure da seguire rinviando alla
legge  finanziaria  la  determinazione  dell'entita'  della  relativa
spesa.
3.  Le  leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi
la  cui  esecuzione si protrae per piu' esercizi indicano l'ammontare
complessivo  della  spesa  prevista  per  l'intera opera, programma o
intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4.  Le  leggi  che  autorizzano  limiti d'impegno per l'assunzione di
obbligazioni  pluriennali  stabiliscono  il numero delle annualita' e
l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.