Art. 11. Leggi di spesa pluriennale 1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalita' della spesa, in: a) leggi che autorizzano spese per attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente; b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per piu' esercizi; c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali. 2. Le leggi che autorizzano attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entita' della relativa spesa. 3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per piu' esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio. 4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualita' e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.