Art. 12.
               Bilancio pluriennale e bilancio annuale

1.  Il  bilancio  pluriennale  e  il  bilancio annuale possono essere
rappresentati  in  un  unico  documento,  nel  quale  il totale delle
entrate  e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e
delle  spese  comprendenti  anche  le partite di giro, sono approvati
distintamente.  2.  Il bilancio, pluriennale e annuale, e' costituito
dagli  stati  di  previsione  dell'entrata  e della spesa, secondo le
classificazioni  di  cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale
riassuntivo  che  riporta  i  totali  delle entrate e delle spese per
titoli e per finalita'.
3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in
termini  di  competenza  e  articolate,  sia per l'entrata sia per la
spesa,  in  unita'  di bilancio costituenti le unita' fondamentali di
bilancio.
4.  Per  ciascuna  unita'  di  bilancio  di  entrata e di spesa, come
individuate  rispettivamente  dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma
5, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate
che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce.
5.  Tra  le  entrate  o  le  spese  di  cui  al  comma  4 e' iscritto
l'eventuale  saldo  finanziario,  positivo  o  negativo,  presunto al
termine dell'esercizio precedente.
6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:
a) risparmio pubblico;
b) indebitamento o accreditamento netto;
c) ammontare delle risorse vincolate;
d)  ricorso  al  mercato  per  la  copertura  di  spese di competenza
dell'anno di riferimento;
e) pareggio finanziario.
7.  Nel  riquadro previsto al comma 6 e', inoltre, data dimostrazione
del rispetto dei seguenti limiti e principi:
a) pareggio economico;
b) limite di indebitamento indicato nell'art. 24, comma 2.
8.  Le  previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite
per le autorizzazioni di impegno.