Art. 12. Bilancio pluriennale e bilancio annuale 1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente. 2. Il bilancio, pluriennale e annuale, e' costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalita'. 3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, in unita' di bilancio costituenti le unita' fondamentali di bilancio. 4. Per ciascuna unita' di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. 5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 e' iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. 6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori: a) risparmio pubblico; b) indebitamento o accreditamento netto; c) ammontare delle risorse vincolate; d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell'anno di riferimento; e) pareggio finanziario. 7. Nel riquadro previsto al comma 6 e', inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi: a) pareggio economico; b) limite di indebitamento indicato nell'art. 24, comma 2. 8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.