Art. 13.
                        Bilancio pluriennale

1.  La  Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un
triennio.  2.  Il  bilancio  pluriennale  costituisce il quadro delle
risorse  che  la  Regione  prevede  di  acquisire  e  di impiegare in
ciascuno  dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione
statale  e  regionale,  sia  in  base ai previsti nuovi provvedimenti
legislativi   e  a  tale  fine  indica  analiticamente  per  ciascuna
ripartizione  dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli
esercizi.
3.  Il  bilancio  pluriennale  costituisce anche la sede di riscontro
della  copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da
ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
4.   Al   bilancio  pluriennale  e'  allegato  l'elenco  delle  spese
pluriennali   che  si  estendono  oltre  il  triennio  suddivise  per
annualita' di accensione.