Art. 13. Bilancio pluriennale 1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio. 2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi. 3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. 4. Al bilancio pluriennale e' allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualita' di accensione.