Art. 15.
                    Classificazione delle entrate

1.  Le  entrate  della  Regione sono ripartite in titoli, categorie e
unita'  di  bilancio.  2. Il  titolo classifica le entrate secondo la
loro fonte.
3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.
4.   Le  unita'  di  bilancio  rappresentano  il  livello  elementare
dell'entrata. Esse individuano un raggruppa-mento omogeneo di entrate
caratterizzate dal cespite comune.
5.  I  titoli  e  le  categorie sono individuati nell'allegato A alla
presente legge.