Art. 15. Classificazione delle entrate 1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unita' di bilancio. 2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte. 3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti. 4. Le unita' di bilancio rappresentano il livello elementare dell'entrata. Esse individuano un raggruppa-mento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune. 5. I titoli e le categorie sono individuati nell'allegato A alla presente legge.