Art. 16. Classificazione delle spese 1. Le spese della Regione sono ripartite in finalita', funzioni, titoli e unita' di bilancio. 2. Le finalita' esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della Comunita' regionale, nonche' di tutela del territorio. 3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalita'. Le funzioni si suddividono in un numero di unita' di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunita' e del territorio regionale. 4. Il titolo classifica le spese per natura. 5. Le unita' di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unita' di bilancio individua un raggruppamento di attivita' destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunita' o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilita', la classificazione in unita' di bilancio e' mantenuta tendenzialmente costante nel tempo. 6. A fini conoscitivi e' data evidenza, nell'ambito di ciascuna unita' di bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidita' di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno. 7. Le finalita', le funzioni e i titoli sono individuati nell'allegato A alla presente legge.