Art. 16.
                     Classificazione delle spese

1.  Le  spese  della  Regione  sono ripartite in finalita', funzioni,
titoli   e   unita'   di  bilancio.  2.  Le  finalita'  esprimono  la
destinazione  delle  risorse  in  relazione  agli  ambiti generali di
intervento  della  Regione  e  in  relazione  al  funzionamento della
medesima.  Gli  ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni
di sviluppo economico e sociale della Comunita' regionale, nonche' di
tutela del territorio.
3.  Le  funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola
il  perseguimento  delle  finalita'. Le funzioni si suddividono in un
numero  di  unita'  di  bilancio  adeguato  alla rappresentazione dei
bisogni specifici della comunita' e del territorio regionale.
4. Il titolo classifica le spese per natura.
5.  Le  unita'  di bilancio rappresentano il livello elementare della
spesa.  Ciascuna  unita'  di  bilancio individua un raggruppamento di
attivita'  destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunita'
o  del  territorio  regionale.  Per garantire la confrontabilita', la
classificazione  in  unita'  di bilancio e' mantenuta tendenzialmente
costante nel tempo.
6.  A  fini  conoscitivi  e'  data  evidenza, nell'ambito di ciascuna
unita'  di  bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle
costituenti    rigidita'    di   bilancio,   con   riferimento   alle
autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno.
7.   Le   finalita',   le   funzioni  e  i  titoli  sono  individuati
nell'allegato A alla presente legge.