Art. 18. Fondi di riserva 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva: a) fondo di riserva per le spese impreviste; b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti; d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale. 2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale. 3. Il fondo per le spese impreviste e' utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio. 4. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio. 5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e' destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unita' di bilancio afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonche' a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate. 6. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio. 7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e' utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto. 8. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unita' di bilancio. 9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, e' destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente. 10. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della giunta regionale, e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio. 11. L'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.