Art. 18.
                          Fondi di riserva

1.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale  sono  iscritti  i  seguenti  fondi  di  riserva: a) fondo di
riserva per le spese impreviste;
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
d)  fondo  per  l'attuazione  dei  contratti collettivi del personale
regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.
2.  I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese
correnti e spese in conto capitale.
3.  Il  fondo  per le spese impreviste e' utilizzato per far fronte a
spese   inderogabili   e   non   procrastinabili   contemplate  dalla
legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della
legge di approvazione del bilancio.
4.  La  giunta  regionale,  su proposta dell'assessore regionale alle
risorse  economiche  e  finanziarie,  con  deliberazione  dispone  il
prelevamento  di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e
la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio.
5.  Il  fondo  di  riserva  per  le  spese obbligatorie e d'ordine e'
destinato  a  integrare  gli  stanziamenti, rivelatisi insufficienti,
delle unita' di bilancio afferenti a spese obbligatorie relative agli
oneri  del  personale,  agli  oneri  per  ammortamenti  derivanti dal
ricorso   al  mercato  finanziario,  ai  residui  passivi  caduti  in
perenzione  amministrativa  e  reclamati  dai  creditori, ai fondi di
garanzia  a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonche'
a  spese  d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle
entrate.
6.  L'assessore  regionale  alle  risorse economiche e finanziarie e'
autorizzato  a  disporre,  con  decreto, il prelevamento di somme dal
fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie e d'ordine e la loro
iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio.
7.  Il  fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e'
utilizzato  al  fine di provvedere al pagamento di residui passivi di
parte   corrente   e  di  parte  capitale  eliminati  negli  esercizi
precedenti  per  perenzione  amministrativa,  in caso di richiesta da
parte degli aventi diritto.
8.  L'assessore  regionale  alle  risorse economiche e finanziarie e'
autorizzato  a  disporre,  con  decreto, il prelevamento di somme dal
fondo  di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro
reiscrizione nelle appropriate unita' di bilancio.
9.  Il  fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale
regionale,  ivi  compresa  l'area  dirigenziale,  e'  destinato  alla
copertura   degli   oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  contratti
collettivi e dei contratti integrativi di ente.
10.  L'assessore  regionale  alle  risorse  economiche e finanziarie,
previa   deliberazione  della  giunta  regionale,  e'  autorizzato  a
disporre,  con  decreto,  il  prelevamento  di  somme  dal  fondo per
l'attuazione  dei  contratti  collettivi del personale regionale e la
loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio.
11.  L'assessore  regionale  alle risorse economiche e finanziarie e'
autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che
i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per
la contrattazione integrativa.