Art. 19. Fondi per interventi a finanziamento comunitario 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unita' di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario. 2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi gia' approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonche' all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi gia' iscritti in bilancio. 3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilita' dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. 4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorita' degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente: a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti gia' presentati; b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario; c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonche' i relativi interventi; d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti gia' iscritti a bilancio. 5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unita' di bilancio, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1. 6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed e' disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea. 7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari gia' iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d). 8. Per le finalita' previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.