Art. 19.
          Fondi per interventi a finanziamento comunitario

1.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale  sono  iscritti,  in  apposite unita' di bilancio distinte in
spese  correnti  e  spese  d'investimento,  i  fondi per interventi a
finanziamento  comunitario.  2.  I fondi sono finalizzati al sostegno
degli  interventi  previsti  nei  programmi e nei progetti sottoposti
all'approvazione  degli organi comunitari o da questi gia' approvati,
alla  realizzazione  di  interventi integrativi dei medesimi, nonche'
all'adeguamento  del  cofinanziamento  regionale  di  interventi gia'
iscritti in bilancio.
3.   Relativamente   alla  quota  di  cofinanziamento  regionale,  la
disponibilita'   dei  fondi  costituisce  riscontro  della  copertura
finanziaria  delle  proposte  di  programma da presentare agli organi
comunitari e statali.
4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
previa  valutazione  degli  aspetti  di priorita' degli interventi da
ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:
a)  la  quota  dei  fondi  da destinare alla copertura di programmi e
progetti gia' presentati;
b)  la  quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a
finanziamento comunitario;
c)   la  quota  dei  fondi  da  destinare  alla  costituzione  di  un
parco-progetti  ammissibile  a finanziamento comunitario, sebbene non
inserito  nei  programmi  e  progetti  di  cui  alle lettere a) e b),
nonche' i relativi interventi;
d)  la  quota  dei  fondi  da riservare all'adeguamento, ai sensi del
comma  7,  del cofinanziamento regionale di programmi e progetti gia'
iscritti a bilancio.
5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui
al  comma  4,  lettera  c), con decreto dell'assessore regionale alle
risorse  economiche  e  finanziarie  e'  disposta  l'iscrizione degli
stanziamenti  relativi nelle appropriate unita' di bilancio, mediante
prelevamento dai fondi previsti al comma 1.
6.  A  seguito  dell'approvazione  da parte degli organi comunitari e
statali  dei  programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a),
b) e d), con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche
e  finanziarie  sono  iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi
previste,   ed   e'   disposto   il   prelevamento   della  quota  di
cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano
finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7.  In  caso  di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e
progetti comunitari gia' iscritti nel bilancio regionale, con decreto
dell'assessore  regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono
disposti  i  necessari  adeguamenti,  utilizzando, ove necessario, le
risorse di cui al comma 4, lettera d).
8.  Per  le  finalita'  previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione
della  giunta  regionale  di cui al comma 4 conserva i propri effetti
fino   all'approvazione   della   deliberazione   relativa   all'anno
successivo.