Art. 20. Fondi per interventi a finanziamento statale 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unita' di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale. 2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi gia' approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonche' all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi gia' iscritti in bilancio. 3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilita' dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali. 4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorita' degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente: a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti gia' presentati; b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale. 5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed e' disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato. 6. Per le finalita' previste dal comma 5, la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4, conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.