Art. 20.
            Fondi per interventi a finanziamento statale

1.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale  sono  iscritti,  in  apposite unita' di bilancio distinte in
spese  correnti  e  spese  d'investimento,  i  fondi per interventi a
finanziamento  statale. 2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli
interventi   previsti   nei   programmi  e  nei  progetti  sottoposti
all'approvazione  degli  organi  statali  o da questi gia' approvati,
alla  realizzazione  di  interventi integrativi dei medesimi, nonche'
all'adeguamento  del  cofinanziamento  regionale  di  interventi gia'
iscritti in bilancio.
3.   Relativamente   alla  quota  di  cofinanziamento  regionale,  la
disponibilita'   dei  fondi  costituisce  riscontro  della  copertura
finanziaria  delle  proposte  di  programma da presentare agli organi
statali.
4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
previa  valutazione  degli  aspetti  di priorita' degli interventi da
ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:
a)  la  quota  dei  fondi  da destinare alla copertura di programmi e
progetti gia' presentati;
b)  la  quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a
finanziamento statale.
5.  A  seguito  dell'approvazione  da  parte degli organi statali dei
programmi   e   dei   progetti   di  cui  al  comma  4,  con  decreto
dell'assessore  regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono
iscritte  nel  bilancio  le  entrate  e  le spese ivi previste, ed e'
disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per
l'intera  estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo
Stato.
6.  Per  le  finalita'  previste  dal comma 5, la deliberazione della
giunta  regionale  di  cui al comma 4, conserva i propri effetti fino
all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.