Art. 23.
                   Risorse assegnate alla Regione

1.  Le  somme  assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono
nel  bilancio  regionale,  senza  vincolo  a specifiche destinazioni,
salvo   il   caso   in   cui  i  provvedimenti  normativi  dispongano
espressamente  in contrario. 2. Nei casi di assegnazioni di risorse a
destinazione  vincolata,  la  Regione  ha  facolta' di stanziare e di
erogare somme eccedenti quelle assegnate.
3.  La  Regione  ha  facolta',  qualora abbia erogato in un esercizio
somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di
compensare  tali  maggiori  spese con minori erogazioni per lo stesso
scopo nell'esercizio immediatamente successivo.
4.  Qualora  le  assegnazioni  di risorse di cui al presente articolo
attengano   a   spese   ripartite   in   annualita',  possono  essere
autorizzati,  con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di
assegnazione  vengono  comunicati  alla  Regione, limiti d'impegno di
importo  e  di  durata  corrispondente  a  quelli  delle assegnazioni
predette.