Art. 24. Ricorso al mercato finanziario 1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione puo' essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento. 2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non puo' superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. 3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'amministrazione regionale. 4. Ai fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale di autonomia. 5. Ai fini della gestione delle entrate, l'accertamento delle somme riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario puo' essere effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 326/2003.