Art. 24.
                   Ricorso al mercato finanziario

1.  Il  ricorso  al  mercato  finanziario da parte della Regione puo'
essere  autorizzato  esclusivamente  con  la legge finanziaria, o con
successiva  legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine
di  provvedere  alla copertura di spese di investimento. 2. L'importo
complessivo  annuale  delle  rate  di  ammortamento  per  capitale  e
interessi  derivante  dal  ricorso  al  mercato  finanziario non puo'
superare  il  10  per  cento dell'ammontare complessivo delle entrate
derivanti  da  tributi  propri  e  dalle compartecipazioni di tributi
erariali  previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel
bilancio pluriennale.
3.  I  contratti  definitivi  dei  mutui sono determinati, sulla base
degli   impegni   assunti,   in  relazione  alle  esigenze  di  cassa
dell'amministrazione regionale.
4.  Ai  fine  di  garantire  il  puntuale  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  derivanti  dal  ricorso  al mercato finanziario e degli
strumenti derivati, l'amministrazione regionale rilascia all'istituto
tesoriere  apposita  delegazione  di  pagamento  a valere sulle quote
fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49
dello statuto speciale di autonomia.
5.  Ai  fini della gestione delle entrate, l'accertamento delle somme
riferite  a  spese  finanziate  con il ricorso al mercato finanziario
puo'  essere  effettuato  sulla  base di quanto disposto dall'art. 5,
comma  7,  lettera  a),  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito  con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 326/2003.