Art. 25.
                Gestioni fuori bilancio della Regione

1.  In  ottemperanza  ai  principi  di  unita'  e  universalita'  del
bilancio,  sono  vietate le gestioni fuori bilancio della Regione. 2.
Con  legge  regionale  possono  essere eccezionalmente autorizzate le
seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a)  gestioni  le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni
da parte degli associati;
b)  gestioni  le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni
regionali e da rientri;
c)  gestioni  le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a
pagamento,  a  carico  degli  utenti  o  degli  acquirenti, di beni e
servizi;
d)  gestioni  autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze
specifiche  e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria
e  la  natura  del  procedimento di spesa non siano compatibili con i
meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.
3.  Sulle  gestioni indicate al comma 2, il controllo si esercita nei
modi  previsti  dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori
bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), e successive
modifiche.