Art. 25. Gestioni fuori bilancio della Regione 1. In ottemperanza ai principi di unita' e universalita' del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione. 2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio: a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati; b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri; c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi; d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica. 3. Sulle gestioni indicate al comma 2, il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.