Art. 26.
                        Esercizio provvisorio

1.  La  legge  di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la
riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese, nei
limiti  di  cui  all'art.  30,  sulla base del bilancio presentato al
consiglio  regionale.  2.  Nel caso in cui il bilancio non sia ancora
stato  presentato al consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e
non  sia  stato  ancora  presentato  il  nuovo  bilancio, l'esercizio
provvisorio   e'   autorizzato   sulla   base   dell'ultimo  bilancio
pluriennale  approvato  e  sue  successive variazioni, avuto riguardo
all'esercizio di riferimento.