Art. 27.
             Autonomia contabile del consiglio regionale

1.  Il  consiglio  regionale  dispone  per  l'esercizio delle proprie
funzioni  di  un  bilancio autonomo gestito in conformita' alle norme
stabilite dal regolamento interno. 2. Le somme stanziate nel bilancio
regionale  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del consiglio
regionale  sono  messe  a  disposizione  del  consiglio  medesimo, su
richiesta del suo Presidente, in una o piu' soluzioni.