Art. 27. Autonomia contabile del consiglio regionale 1. Il consiglio regionale dispone per l'esercizio delle proprie funzioni di un bilancio autonomo gestito in conformita' alle norme stabilite dal regolamento interno. 2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono messe a disposizione del consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o piu' soluzioni.