Art. 28.
                   Programma operativo di gestione

1.  La  giunta  regionale,  entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio  pluriennale  e annuale, approva il POG, tenendo conto degli
indirizzi  programmatici  approvati  dal  consiglio  regionale,  e lo
trasmette  al  consiglio  stesso.  2.  Il  POG  svolge la funzione di
documento autorizzatorio della spesa.
3.  Il  POG  e'  disciplinato  dal  regolamento di organizzazione, in
coerenza   con   l'assetto   organizzativo  e  l'articolazione  delle
responsabilita' degli organi amministrativi ivi disciplinati.
4.   Nel  POG  le  unita'  di  bilancio  degli  stati  di  previsione
dell'entrata  e  della spesa sono disaggregate in uno o piu' capitoli
ai  fini  della  gestione  e della rendicontazione, in relazione agli
interventi  da realizzare e agli obiettivi da perseguire, ivi inclusi
quelli  a  carattere  trasversale di cui all'art. 7, comma 2, lettera
c), numero 2).
5.  Ogni  capitolo e' attribuito a un unico centro di responsabilita'
amministrativa.
6.  Nel  POG  gli  stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a
destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.
7.  Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale
di  cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto
riguardo   alle  concrete  capacita'  operative  dell'amministrazione
regionale  nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai
limiti  d'impegno  di  cui alla lettera c) del medesimo articolo sono
determinati    nel    rispetto    dell'estensione    della   relativa
autorizzazione pluriennale di spesa.
8.  A  decorrere dal 1 gennaio e sino alla deliberazione della giunta
regionale  che  approva  il  POG e' autorizzata in via provvisoria la
gestione  delle  risorse, nei limiti previsti all'art. 30, sulla base
dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo
all'esercizio di riferimento.
9. Al POG sono allegati:
a) l'elenco delle spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese d'ordine;
c) l'elenco delle spese considerate impreviste.
10.  Le  variazioni  al  bilancio disposte con decreto dell'assessore
alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20
e 33 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.