Art. 28. Programma operativo di gestione 1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale, approva il POG, tenendo conto degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale, e lo trasmette al consiglio stesso. 2. Il POG svolge la funzione di documento autorizzatorio della spesa. 3. Il POG e' disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l'assetto organizzativo e l'articolazione delle responsabilita' degli organi amministrativi ivi disciplinati. 4. Nel POG le unita' di bilancio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono disaggregate in uno o piu' capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, in relazione agli interventi da realizzare e agli obiettivi da perseguire, ivi inclusi quelli a carattere trasversale di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), numero 2). 5. Ogni capitolo e' attribuito a un unico centro di responsabilita' amministrativa. 6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli. 7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacita' operative dell'amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d'impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell'estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa. 8. A decorrere dal 1 gennaio e sino alla deliberazione della giunta regionale che approva il POG e' autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all'art. 30, sulla base dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento. 9. Al POG sono allegati: a) l'elenco delle spese obbligatorie; b) l'elenco delle spese d'ordine; c) l'elenco delle spese considerate impreviste. 10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20 e 33 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.