Art. 29. Modifica del codice di finanza regionale 1. Con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). 2. Con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresi' disposti storni all'interno della medesima unita' di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando cio' risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge n. 289/2002.