Art. 29.
              Modifica del codice di finanza regionale

1.  Con  decreto  dell'assessore  regionale alle risorse economiche e
finanziarie  e'  disposta la modifica del codice di finanza regionale
dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della
classificazione  economica,  il titolo al fine di adeguarlo al codice
di   bilancio   previsto   dai  decreti  ministeriali  contenenti  la
codificazione  del  SIOPE, in attuazione dell'art. 28, comma 5, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (legge finanziaria 2003). 2. Con
decreto   dell'assessore   regionale   alle   risorse   economiche  e
finanziarie  sono altresi' disposti storni all'interno della medesima
unita'  di  bilancio,  anche  provvedendo  all'istituzione  di  nuovi
capitoli,  quando  cio'  risulti  necessario  al  fine di allocare le
risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel
rispetto  della codificazione SIOPE in attuazione dell'art. 28, comma
5, della legge n. 289/2002.