Art. 3. Principi di bilancio 1. Il bilancio di previsione della Regione e' redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) annualita': l'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, il quale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonche' operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente; b) unita': tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge; c) universalita': tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entita', sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative; d) integrita': tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative; e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente; f) veridicita': le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti; g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili; h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese; i) confrontabilita': il bilancio e' redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a piu' esercizi finanziari; j) pubblicita': il bilancio e' portato a conoscenza della comunita' regionale.