Art. 30. Gestione provvisoria 1. Qualora il 1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, e' autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del POG, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.