Art. 30.
                        Gestione provvisoria

1.  Qualora  il  1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la
legge   di   autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  siano  state
approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, e'
autorizzata   la   gestione,   in   via  provvisoria,  delle  risorse
limitatamente  a  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  per ciascun
capitolo  del POG, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria,
ove  si  tratti  di  spese obbligatorie tassativamente regolate dalla
legge  e  non  suscettibili  di  impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi.