Art. 31.
Stanziamenti   di  spese  non  impegnate  alla  fine  dell'esercizio.
               Economie di spesa e competenza derivata

1.  Le  quote  degli  stanziamenti delle spese correnti non impegnate
entro  la  chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia
di  bilancio.  2.  In  deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti
delle  spese  correnti  riferite  a  procedure  di  gara  in  via  di
espletamento,   non   impegnate   entro  la  chiusura  dell'esercizio
finanziario,  sono  trasferite  nelle  appropriate unita' di bilancio
purche'   entro  la chiusura  dell'esercizio  finanziario  sia  stata
effettuata la prenotazione delle risorse.
3.  Le  quote  degli  stanziamenti  delle spese in conto capitale non
impegnate   entro   la chiusura   dell'esercizio   finanziario   sono
trasferite   nelle  appropriate  unita'  di  bilancio  purche'  entro
la chiusura   dell'esercizio   stesso   sia   stata   effettuata   la
prenotazione delle risorse.
4.  Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro
la chiusura  dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu
iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
5.  Le  quote  dei  fondi  globali, dei fondi di riserva per le spese
impreviste  e  dei  fondi  di  riserva  per  le  spese obbligatorie e
d'ordine, sia di parte corrente sia di parte capitale, non utilizzate
entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio.
6.  Le  quote del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del
personale  regionale  e  del  fondo  per  l'assegnazione  dei residui
perenti,  non  utilizzate  entro  la  chiusura  dell'esercizio,  sono
trasferite agli esercizi successivi.
7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni
statali  e  comunitarie,  ivi  compresi quelli per il cofinanziamento
regionale  di  programmi  e  progetti  statali  e comunitari, possono
essere  trasferite  agli  esercizi  successivi  sino  a  che permanga
l'esigenza  della  spesa  e  avuto  comunque riguardo ai vincoli e ai
limiti  temporali  di  utilizzo  imposti  dallo  Stato  o dall'Unione
europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
8.  Le  quote  dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e
statale,  qualora  non  utilizzate  entro la chiusura dell'esercizio,
sono trasferite agli esercizi successivi.
9.  Le  somme  trasferite  oltre  l'esercizio  successivo a quello di
iscrizione  in  bilancio  ai sensi dei commi precedenti costituiscono
stanziamenti  di  competenza  derivata,  e si considerano provenienti
dall'esercizio  precedente  a  quello  in  cui  le  somme stesse sono
trasferite.
10.  Con  deliberazione  della  giunta regionale sono iscritti, nelle
corrispondenti  unita'  di  bilancio,  gli stanziamenti trasferiti ai
sensi del presente articolo.