Art. 31. Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata 1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio. 2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unita' di bilancio purche' entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse. 3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unita' di bilancio purche' entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse. 4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio. 5. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste e dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, sia di parte corrente sia di parte capitale, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. 6. Le quote del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi. 7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata. 8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi. 9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite. 10. Con deliberazione della giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unita' di bilancio, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo.