Art. 32. Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie 1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'art. 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della giunta regionale e' disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unita' di bilancio istituendo ove occorra nuove unita' di bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unita' di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.