Art. 32.
Iscrizione  di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali
                            e comunitarie

1.  Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui
all'art. 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della giunta
regionale   e'  disposta  l'iscrizione  delle  relative  somme  nelle
appropriate unita' di bilancio istituendo ove occorra nuove unita' di
bilancio,  in  corrispondenza  con  gli accertamenti effettuati sulle
unita' di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.