Art. 33.
Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario
                       e alle partite di giro

1.  Con  decreto  dell'assessore  regionale alle risorse economiche e
finanziarie  sono  disposte:  a)  le  variazioni compensative tra gli
stanziamenti  delle  unita'  di  bilancio  relativi al rimborso della
quota  capitale  e  quelli  relativi  alla  quota  interessi  e oneri
accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario;
b)  le  variazioni  di  stanziamenti di unita' di bilancio relativi a
partite di giro di entrata e di spesa.
2.   Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono  disposte  le
variazioni di stanziamenti di unita' di bilancio resesi necessarie in
conseguenza    delle    operazioni    finanziarie    relative    alla
ristrutturazione  totale  o  parziale  del debito finanziario e degli
strumenti derivati.