Art. 33. Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro 1. Con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte: a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unita' di bilancio relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario; b) le variazioni di stanziamenti di unita' di bilancio relativi a partite di giro di entrata e di spesa. 2. Con deliberazione della giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unita' di bilancio resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati.