Art. 34. Assestamento di bilancio 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio. 2. Al documento di cui al comma 1 e' allegato l'aggiornamento del POG. 3. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalita' di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.