Art. 34.
                      Assestamento di bilancio

1.  Entro  il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale presenta al
consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del
bilancio  mediante  il  quale  si  provvede  all'aggiornamento  degli
elementi  di  cui  ai commi 4 e 5 dell'art. 12, anche con riferimento
alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonche' alle
variazioni  che  si  ritengono  opportune,  fermo  restando  comunque
l'equilibrio  del  bilancio.  2.  Al  documento  di cui al comma 1 e'
allegato l'aggiornamento del POG.
3.  Il  regolamento  interno  del  consiglio  regionale disciplina le
modalita'  di  esame  e  di  approvazione  del  disegno  di  legge di
assestamento del bilancio.