Art. 39. Residui attivi 1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il termine dell'esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario. 2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili. 3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. 4. L'importo di cui al comma 3 puo' essere modificato con decreto del Presidente della Regione.