Art. 39.
                           Residui attivi

1.  Le  entrate  accertate  nelle  scritture contabili e non riscosse
entro  il  termine  dell'esercizio  rappresentano i residui attivi da
iscrivere  nel  conto  consuntivo  dell'esercizio  finanziario. 2. Le
somme  da  conservarsi  in  conto  residui  attivi sono accertate con
decreto   dell'assessore   regionale   alle   risorse   economiche  e
finanziarie  e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando
non  vengano  riconosciute  di  dubbia  o  difficile  esazione ovvero
assolutamente inesigibili.
3.  Al  fine  di  una  economica gestione delle scritture contabili i
residui  attivi  di  importo  non  superiore  a  cinquanta  euro sono
automaticamente   eliminati  dalle  scritture  medesime  in  sede  di
chiusura d'esercizio.
4. L'importo di cui al comma 3 puo' essere modificato con decreto del
Presidente della Regione.