Art. 42.
                         Impegno della spesa

1.  Gli  impegni  della  spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti  di  competenza  dell'esercizio  in  corso.  2.  Formano
impegno  sugli  stanziamenti  di  competenza  dell'esercizio le somme
dovute  dalla  Regione  in  base  alla legge o a contratto o ad altro
titolo  a  creditori  determinati  o  determinabili,  sempre  che  la
relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.