Art. 42. Impegno della spesa 1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso. 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.