Art. 43.
             Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

1.  Per  le  spese  d'investimento  autorizzate  da  leggi  di  spesa
pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni
entro  i  limiti  della spesa complessiva autorizzata dalla legge. 2.
Per  le  spese  correnti possono essere stipulati contratti o assunte
obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla
legge  quando  cio'  sia indispensabile per assicurare la continuita'
dei  servizi,  oppure  quando  ne sia riconosciuta la necessita' o la
convenienza.
3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1
e 2 l'impegno puo' estendersi a piu' anni nei limiti delle previsioni
del  bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'art. 13,
comma  4,  fermo  restando  che formano impegni sugli stanziamenti di
ciascun  esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni
che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
4.  La  legge  finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di
bilancio  tiene  conto  degli  impegni  assunti ai sensi del presente
articolo.