Art. 43. Assunzione di impegni sugli esercizi futuri 1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge. 2. Per le spese correnti possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessita' o la convenienza. 3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l'impegno puo' estendersi a piu' anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'art. 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio. 4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.