Art. 44.
      Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali

1.  I  contratti  non  sono soggetti ad approvazione. 2. L'impegno di
spesa  conseguente  a  obbligazioni contrattuali e' assunto a seguito
della stipulazione del contratto.
3. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa
da  quella  aperta  o  ristretta,  la  stipulazione  del contratto e'
subordinata  all'acquisizione  del  parere di congruita' reso secondo
modalita' disciplinate con apposito regolamento.