Art. 44. Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali 1. I contratti non sono soggetti ad approvazione. 2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali e' assunto a seguito della stipulazione del contratto. 3. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta o ristretta, la stipulazione del contratto e' subordinata all'acquisizione del parere di congruita' reso secondo modalita' disciplinate con apposito regolamento.