Art. 45.
                      Liquidazione della spesa

1.  La  liquidazione  della  spesa  consiste  nel  riconoscimento del
preciso  ammontare  della  somma  da  pagare,  del  creditore e della
causale,  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei titoli comprovanti il
diritto  acquisito  del  creditore.  2. Con apposito regolamento sono
disciplinati  i  tempi,  i  modi  e  le responsabilita' connessi alla
liquidazione delle spese.