Art. 45. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore. 2. Con apposito regolamento sono disciplinati i tempi, i modi e le responsabilita' connessi alla liquidazione delle spese.