Art. 47.
      Modalita' di emissione ed estinzione dei titoli di spesa

1.  Sui  singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi
titoli  di  spesa  con  imputazione,  oltre  che  sullo  stanziamento
dell'esercizio   di   competenza,   anche   sulle   quote  trasferite
dall'esercizio  precedente  ai  sensi  dell'art.  31,  riportando sui
medesimi  titoli l'importo corrispondente a ogni singola imputazione.
2.  Sui  singoli  capitoli,  in  conto residui, possono essere emessi
titoli  di  spesa  con  imputazione anche a somme provenienti da piu'
esercizi,  riportando  sui medesimi titoli l'importo corrispondente a
ogni singolo esercizio.
3.  Al  fine  di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti
entro   la chiusura   dell'esercizio,   il   tesoriere  regionale  e'
autorizzato  a  commutare  d'ufficio,  con  inizio dal 22 dicembre, i
titoli  di  spesa  non pagati in assegni circolari non trasferibili a
favore delle persone beneficiarie.
4.  I  titoli  di  spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano,
pertanto,  agli  effetti  del rendiconto generale della Regione, come
titoli pagati.
5.   I   rapporti   con   il   tesoriere   regionale   in   relazione
all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni sono regolati
con  decreto  del Presidente della Regione, su conforme deliberazione
della giunta regionale.