Art. 47. Modalita' di emissione ed estinzione dei titoli di spesa 1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'art. 31, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singola imputazione. 2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da piu' esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singolo esercizio. 3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale e' autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie. 4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati. 5. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni sono regolati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.