Art. 49. Pagamento delle spese per il personale 1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonche' al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o piu' funzionari delegati.