Art. 49.
               Pagamento delle spese per il personale

1.  Al  pagamento  di  tutte  le  competenze  fisse e variabili degli
amministratori  regionali  e del personale regionale, compreso quello
con  contratto  a  termine e comandato da altre amministrazioni, e al
versamento   dei   relativi  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed
erariali,  nonche' al pagamento degli acconti e assegni di pensione e
di  buonuscita  del  personale  collocato  a  riposo, si provvede con
mandati  diretti  o  ruoli  di spesa fissa o ordini di accreditamento
emessi a favore di uno o piu' funzionari delegati.