Art. 5. Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, e' un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale. 2. Il DPEFR contiene: a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati; b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stimate in coerenza con l'andamento economico regionale e del Paese; c) l'indicazione dei vincoli e delle compatibilita' delle politiche regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonche' dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato; d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali; e) la definizione delle priorita' di intervento per le politiche di settore e intersettoriali; f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo; g) gli indirizzi per l'eventuale variazione delle entrate. 3. Il DPEFR e' inviato al consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della giunta regionale. 4. Il DPEFR e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.