Art. 5.
     Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di
seguito  denominato  DPEFR,  e'  un  atto di indirizzo per la manovra
finanziaria di bilancio pluriennale e annuale. 2. Il DPEFR contiene:
a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati;
b)  il  quadro  delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente  e  stimate in coerenza con l'andamento economico regionale e
del Paese;
c)  l'indicazione  dei vincoli e delle compatibilita' delle politiche
regionali  derivanti  da  quelle comunitarie e statali, nonche' dagli
indirizzi  e  dalle  scelte contenute nel documento di programmazione
economico-finanziaria dello Stato;
d)   gli   indirizzi   per   la  gestione  delle  spese  relative  al
funzionamento  della  Regione,  degli enti e aziende dipendenti dalla
Regione e delle autonomie locali;
e)  la  definizione delle priorita' di intervento per le politiche di
settore e intersettoriali;
f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo;
g) gli indirizzi per l'eventuale variazione delle entrate.
3.  Il  DPEFR  e'  inviato  al  consiglio  delle autonomie locali che
esprime  il  proprio  parere entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta da parte della giunta regionale.
4. Il DPEFR e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.