Art. 51.
                           Residui passivi

1.  A1  fine  dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui
nel  conto  consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali
le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in
base   ad  atti  formali  e  i  pagamenti  effettuati  dal  tesoriere
regionale.  2.  Le  somme da conservarsi in conto residui per impegni
riferibili   all'esercizio   scaduto   sono   accertate  con  decreto
dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.
3. Le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui
per  non piu' di due o quattro anni successivi a quello cui l'impegno
si  riferisce  a  seconda  che  si  tratti, rispettivamente, di spese
correnti  o  di  spese in conto capitale. Trascorsi tali termini esse
costituiscono  economia  di  bilancio,  salva la loro riproduzione in
successivi bilanci qualora siano reclamate dai creditori.
4.  Sono  conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel
comma  3  le  somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti
d'impegno,  nonche'  le somme impegnate relative a spese per rimborso
di mutui e prestiti, e per partite di giro.