Art. 51. Residui passivi 1. A1 fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale. 2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie. 3. Le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due o quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce a seconda che si tratti, rispettivamente, di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini esse costituiscono economia di bilancio, salva la loro riproduzione in successivi bilanci qualora siano reclamate dai creditori. 4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, nonche' le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti, e per partite di giro.