Art. 52.
Termine  per  la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari
                              delegati

1. I funzionari delegati dell'amministrazione regionale presentano il
rendiconto  delle  somme  erogate ogni semestre e, in ogni caso, alla
fine   dell'esercizio.   2.  Il  termine  per  la  presentazione  dei
rendiconti  di  cui  al  comma  1  scade il quarantacinquesimo giorno
successivo  alla  fine  del  periodo  al quale i rendiconti stessi si
riferiscono.
3.  In  luogo  degli  ordinativi  estinti  e'  allegato al rendiconto
amministrativo  del  funzionario  delegato  un elenco analitico degli
ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.