Art. 52. Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati 1. I funzionari delegati dell'amministrazione regionale presentano il rendiconto delle somme erogate ogni semestre e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio. 2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono. 3. In luogo degli ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.